Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, domicilia, contro la regione Trentino-Alto Adige, in persona del presidente della giunta regionale pro-tempore, per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, recante "Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale" e successive leggi di modifica ed integrazione 11 giugno 1987, n. 5 e 21 febbraio 1991, n. 5, laddove non prevedono che i rapporti di lavoro del personale regionale siano disciplinati dalle disposizioni delle sezioni secondo e terzo, capo primo, titolo secondo del libro quinto del cod. civ. e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, in quanto compatibili con le specialita' del rapporto e con il perseguimento degli interessi generali nei termini definiti dal d.lgs. n. 29/1993; degli artt. 29, 37, 40 della legge regionale n. 15/1983 in relazione agli artt. 2, lettera a), b) e q) della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e 45, 51 e 54 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29; degli artt. 4, 6 e 8 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5, in relazione agli artt. 2 lettere b), f), g) e l) della legge delega n. 421/1992 e poi artt. 50, 51, 52 del d.lgs. n. 29/1993; degli art. 3, 4 e 5 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, recante disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale dei comuni della regione Trentino-Alto Adige in relazione agli artt. 2, lettere b), f), g) e l), della legge delega n. 421/1992 e poi artt. 50, 51 e 52 del d.lgs. n. 29/1993, il tutto con riferimento all'art. 2, secondo e terzo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266. Come e' noto, lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige all'art. 4 attribuisce alla regione la potesta' legislativa cd. primaria in relazione all'ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto: tale potesta' deve essere esercitata nel rispetto, fra l'altro, delle "norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica". Con d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, sono state dettate le norme di attuazione dello statuto per quanto concerne il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali. Secondo l'art. 2, primo comma, detta legislazione deve essere adeguata ai principi e norme costituenti i limiti indicati dagli artt. 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato entro sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale. Con legge 23 ottobre 1992, n. 421, fu data delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale. Con d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, il Governo ha esercitato la delega: al titolo primo ha dettato i principi generali della materia del pubblico impiego ed al terzo comma dell'art. 1 ha - molto opportunamente - chiarito che le disposizioni del decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e che i principi desumibili dall'art. 2 della legge delega, costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Sono ormai trascorsi i sei mesi concessi dalle ricordate norme di attuazione del d.lgs. n. 266/1992, senza che la regione Trentino-Alto Adige abbia adeguato la propria legislazione in materia di pubblico impiego alle norme di profonda revisione in materia dettate dalla legge delega n. 421/1992, cosi' come concretizzate nel d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (in Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 29), per cui il 26 ottobre 1993 il Governo ha deliberato - delibera allegata al presente atto - di adire codesta ecc.ma Corte costituzionale a mente del secondo e terzo comma, art. 2 del d.lgs. n. 266/1992. I motivi di contrasto fra la legislazione regionale ed i principi fondamentali sopra cennati sono di seguito illustrati. 1. - La legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, recante "Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale" e successive leggi di modifica ed integrazione (legge regionale 11 giugno 1987, n. 5 e legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5) e la legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, nel loro complesso risultano confliggenti con l'art. 2. lett. a), della legge delega n. 421/1992, cosi' come attuato dall'art. 2 secondo comma, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nella parte in cui non prevedono che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amm.ni pubbliche siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile (sezione secondo e terzo, capo primo, titolo secondo, del libro quinto del cod. civ. e leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa), in quanto compatibile con la specialita' del rapporto e con il perseguimento degli interessi generali. Conseguentemente, tutta la normativa della regione Trentino-Alto Adige, di cui alle leggi sopra indicate in materia di impiego dei propri dipendenti, e' incostituzionale ove in contrasto con le norme del secondo comma, art. 2, del d.lgs. n. 29 cit. 2. - L'art. 29 della legge regionale n. 15/1983 prevede una disciplina degli accordi sindacali difforme rispetto a quella prevista dall'art. 2, lett. b), della legge delega n. 421/1992 e dall'art. 45 del d.lgs. n. 29/1993, in quanto non disciplina la composizione della delegazione di parte pubblica e di parte sindacale ai sensi dell'art. 45, ottavo comma, cit., ne' la trasmissione di copia del contratto ai sensi dell'art. 51, terzo comma, dello stesso d.lgs. 3. - Gli artt. 37 e 40 della legge regionale n. 15/1983 risultano in contrasto con la lett. q) della legge n. 421/1992 e con l'art. 54 del d.lgs. n. 29/1993 laddove non prevedono che la materia relativa alle aspettative ed ai permessi sindacali venga disciplinata nell'ambito della contrattazione collettiva, secondo i limiti di cui al primo comma del detto art. 54; non prevedono che il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali siano comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, funzione pubblica, cosi' come disposto dall'art. 54, quarto comma, e che vengano altresi' forniti allo stesso dipartimento gli elenchi nominativi del personale collocato in aspettativa in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva o per motivi sindacali (art. 54, sesto comma). 4. - L'art. 4 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5, si propone in contrasto con l'art. 51, terzo comma, del d.lgs. n. 29/1993, laddove non prevede la trasmissione di copia dei contratti collettivi sottoscritti al dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero del tesoro e nella parte in cui non prevede la possibilita' di avvalersi dell'attivita' di rappresentanza o di assistenza dell'agenzia per le relazioni sindacali, di cui all'art. 50, quinto comma, del d.lgs. in argomento. Si chiarische che il terzo comma, art. 51, sopra richiamato, si pone quale norma di specificazione rispetto all'art. 2, punto b), della legge n. 421/1992, il quale non contempla una disciplina differenziata per i contratti collettivi decentrati e prevede genericamente l'autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti da parte del Governo, previa trasmissione da parte dell'organismo tecnico. 5. - L'art. 6 della stessa legge regionale n. 5/1991 non risulta adeguato a quanto disposto dalla lett. l), dell'art. 2, della legge delega n. 421/1992, in quanto, pur contemplando la possibilita' di proroga degli accordi sindacali, non prevede che ne sia possibile la sospensione totale o parziale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa, come ribadito dall'art. 52, terzo comma, del d.lgs. n. 29/1993. Al riguardo, e' da notare che nella legge regionale in argomento non e' previsto che il contratto collettivo sia corredato dei necessari documenti indicativi degli oneri finanziari (lett. b)), art. 2 della legge delega e art. 52, terzo comma, del d.lgs. n. 29/1993). 6. - L'art. 8 della legge regionale n. 5/1991 risulta in contrasto con l'art. 2, lett. f), della legge n. 421/1992, che prevede i criteri di unicita' di ruolo dirigenziale e con la lett. g) del medesimo art. 2, che prevede al terzo punto la mobilita' dei dirigenti, la rimozione dalle funzioni ed il collocamento a disposizione, al punto 4 l'individuazione degli organi e degli uffici dirigenziali, al punto 5 una apposita area di contrattazione per il personale dirigenziale. Tali disposizioni sono ribadite ed ulteriormente specificate nel capo secondo del d.lgs. n. 29/1993. 7. - La legge regionale n. 5/1991 non risulta adeguata ad altre norme fondamentali della legge n. 421/1992 ed al d.lgs. n. 29/1993, perche' non prevede la disciplina delle incompatibilita' tra l'impiego pubblico ed altre attivita'; i casi di divieto di cumulo tra impieghi ed incarichi pubblici; la verifica dei risultati dell'azione amministrativa mediante appositi nuclei di valutazione; un'area di contrattazione per la dirigenza medica; il contenimento dei costi contrattuali; non prevede che l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse; l'abolizione di trattamenti economici accessori non collegati alla produttivita' o allo svolgimento effettivo di attivita' disagiate, pericolose o dannose alla salute; la comunicazione all'amministrazione di appartenenza degli emolumenti corrisposti per gli incarichi conferiti al personale dipendente ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412; il divieto di procedere a nuove assunzioni in caso di mancata rideterminazione delle piante organiche ai sensi della legge n. 412/1991 cit.; il periodo di sette anni di effettiva permanenza nella sede di prima sistemazione; la mobilita' d'ufficio per il personale eccedente che non accetti la mobilita' volontaria e il collocamento in disponibilita'; il transito dei dipendenti degli enti pubblici a societa' private nel caso di trasferimento alle stesse delle funzioni dei detti enti pubblici; l'assunzione per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento; l'attuazione della pari opportunita' ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125; il completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche. 8. - Gli artt. 3, 4 e 5 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, recante disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale dei comuni della regione Trentino-Alto Adige, meritano gli stessi rilievi degli artt. 4 e 6 della legge regionale n. 5/1991 per quanto riguardo la mancata previsione della trasmissione di copia dei contratti collettivi al Dipartimento della funzione pubblica, la possibilita' di avvalersi dell'attivita' di rappresentanza o di assistenza dell'agenzia per le relazioni sindacali e la possibilita' della sospensione degli accordi sindacali.